Ricettazione o shopping compulsivo?

Acquisto di borse contraffatte: è ricettazione?

Evviva lo shopping compulsivo!

Chi acquista merce contraffatta per uso esclusivamente personale non risponde del reato di ricettazioneÈ quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12870/2016 depositata il 30 marzo scorso, secondo la quale l’acquirente finale del prodotto falsificato viene ritenuto responsabile soltanto dell’illecito amministrativo, di acquisto di merce contraffatta, introdotto con il D.L. 35/2005. La questione della ricettazione applicata agli acquirenti di prodotti falsi è tutt’altro che peregrina: il reato in questione, infatti, punisce chiunque riceva, a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, beni provenienti da delitto.

La vendita di prodotti contraffatti è un delitto punito dal nostro codice penale (art. 473 c.p.), chi li acquista, dunque, diventerebbe per conseguenza un ricettatore in senso tecnico.

Il D.L. 35/2005 diventa quindi un salvagente, che, imponendo solo una sanzione amministrativa, scrimina chi acquista beni contraffatti solo per il proprio utilizzo, senza un ulteriore scopo di profitto. Si introduce così, come per le droghe, il principio della modica quantità per uso personale.

Si tratta di un atto di giustizia?

Questo principio della modica quantità per uso personale potrebbe essere inteso come un modo per graduare opportunamente le responsabilità tra i diversi acquirenti di merce contraffatta dagli occasionali ai professionali, dagli imprenditori del falso fino ai semplici passanti ingolositi dai venditori ambulanti. In fondo si tratta di un ventaglio di condotte molto ampio e tutt’altro che omogenee.

Le cose non stanno proprio così. Va infatti considerato che, mentre nel diritto penale il condannato gode spesso di tutta una serie di benefici che limitano fortemente la componente afflittiva della pena, la sanzione amministrativa, anche se di natura solo pecuniaria, è effettiva, ovvero si paga tutta e senza sconti.   Non sarà neppure necessario celebrare il processo visto che la sanzione amministrativa viene comminata direttamente dagli organi di Polizia e, quando il malcapitato ricorresse al giudice, spesso avrebbe Equitalia alle costole già impegnata nel tentativo di ottenere il pagamento. Ottenere la sospensione della sanzione amministrativa in sede giudiziaria, infatti, è difficilissimo poiché i “gravi motivi” richiesti dalla legge per sospendere la sanzione in corso di causa si traducono, di fatto, nell’accoglimento del ricorso. Si tratta  dunque dell’ennesimo provvedimento per fare cassa e risparmiare tempo e denaro, ma soltanto per lo Stato.

Come si accerterà l’intenzione di utilizzare la borsa contraffatta solo per sé?

La questione, che dunque costituisce il vero discrimine tra il reato ed il semplice illecito amministrativo, non è di semplice soluzione, infatti, mentre nel campo delle sostanze stupefacenti si tratta di un accertamento relativamente semplice poiché ci sono prassi e criteri di legge consolidati (quanto pesa, quante dosi sono, come sono confezionate), per quanto riguarda la merce contraffatta regna il vuoto totale, destinato a dar corso, nei nostri tribunali, a decisioni contraddittorie, figlie di un potere discrezionale troppo ampio conferito al giudice.

Ricettazione o shopping compulsivo: come uscire dall’incertezza?

Ad oggi non abbiamo una risposta definitiva poiché siamo in attesa di leggere le prossime decisioni, ma se comprate quella borsa contraffatta che avete visto sotto i portici o sulla spiaggia, vi auguriamo di avere del taschino un testimone che possa dichiarare che siete affetti da shopping compulsivo… non si sa mai! Di certo il giudice valuterà l’uso personale con maggior indulgenza…